Art. 23
Obblighi del detentore della licenza
In vigore dal 19 dic 2003
1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VIII, parte I.
3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IX, secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Storico versioni
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