Art. 16
Licenze e condizioni associate
In vigore dal 19 dic 2003
1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a)
navi di stazza pari o inferiore a 200 GT;
b)
navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro;
c)
navi svedesi, secondo la prassi abituale.
2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte I. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e sono indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Storico versioni
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