Art. 11
Altre misure tecniche e di controllo
In vigore dal 19 dic 2003
Le misure tecniche di cui all'allegato IV si applicano nel 2004 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.
Dettagliate modalità di applicazione dei punti 11 e 12 dell'allegato IV possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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