Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2003
1.   Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, espressi in tonnellate di carne disossata. I quantitativi per paese, espressi in carne disossata, sono i seguenti: per il Botswana 18 916 tonnellate, per il Kenya 142 tonnellate, per il Madagascar 7 579 tonnellate, per lo Swaziland 3 363 tonnellate, per lo Zimbabwe 9 100 tonnellate e per la Namibia 13 000 tonnellate. I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.4055 e quello della Namibia 09.4056. 2.   Per l'imputazione ai quantitativi di cui all', paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a: — 130 kg di carne non disossata, — 260 kg di animali vivi della specie bovina, — 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2247:oj#art-1