Art. 9
Trasmissione di informazioni alla Commissione
In vigore dal 16 dic 2003
1. I nuovi Stati membri comunicano un riassunto delle domande accettate nel quadro del regime di pagamento unico per superficie non oltre il 15 settembre 2004, indicando gli importi totali fissati per tali domande conformemente all'.
2. I nuovi Stati membri comunicano entro il 15 maggio 2005 i dati definitivi corrispondenti alle superfici per le quali sono stati effettivamente pagati aiuti dopo deduzione delle riduzioni previste dagli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:2199:oj#art-9