Art. 4 · Domanda di pagamento unico per superficie

Art. 4

Domanda di pagamento unico per superficie

In vigore dal 16 dic 2003
1.   Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 giugno 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall'articolo 1 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1259/1999. 2.   Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, la data di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 è il 15 giugno 2004. 3.   La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell', lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001.
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