Art. 8

Art. 8

In vigore dal 7 ott 2003
L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:1798:oj#art-8