Art. 8
In vigore dal 7 ott 2003
L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Storico versioni
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