Art. 44

Art. 44

In vigore dal 7 ott 2003
1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in seguito denominato «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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