Art. 41

Art. 41

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale. Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall' della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (10). Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti. 2.   Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata. 4.   Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima. Ne informa preventivamente l'autorità interpellata. Quest'ultima può subordinare la trasmissione dell'informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo. 5.   Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall', dall', paragrafo 1, dall' e dall' della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all', lettera e), della medesima.
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