Art. 30

Art. 30

In vigore dal 7 ott 2003
La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.
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