Art. 3
In vigore dal 7 ott 2003
1. Le autorità competenti di cui all', punto 1, sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.
2. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
5. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all' inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:1798:oj#art-3