Art. 27

Art. 27

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro. 2.   In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell', conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi. Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA. 3.   Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito. 4.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo previsto all' della direttiva 2002/38/CE, le persone che prestano servizi di cui all', paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della direttiva 77/388/CEE siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona. Per il periodo previsto all' della direttiva 2002/38/CE, gli Stati membri forniscono in particolare tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'. CAPO VI   DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME PARTICOLARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 26 QUATER DELLA DIRETTIVA /CEE 77/388
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