Art. 25

Art. 25

In vigore dal 7 ott 2003
1.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli , essa adempie tale obbligo al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall', l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque non oltre tre mesi dalla fine del trimestre in cui queste sono state raccolte. 3.   Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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