Art. 24
In vigore dal 7 ott 2003
Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell' e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:
1)
i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all', punto 2; e
2)
il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all', punto 1.
I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.
Storico versioni
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