Art. 23
In vigore dal 7 ott 2003
Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell', l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:
1)
i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
2)
il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.
I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.
Storico versioni
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