Art. 17

Art. 17

In vigore dal 7 ott 2003
Salvo il disposto dei capi V e VI, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all' con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni: 1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine; 2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA; 3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.
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