Art. 16

Art. 16

In vigore dal 7 ott 2003
L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario. CAPO IV   SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
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