Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 set 2003
1.   Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In attesa dell'eventuale adozione della legislazione necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono irrogate, se del caso, le sanzioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (3). 2.   Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione di divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, ente o organismo.
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