Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 set 2003
L' non si applica alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché: a) tale fornitura sia notificata in anticipo dalle competenti autorità al Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il suo rappresentante speciale; e b) ogni autorizzazione concessa per tali attività sia stata concessa dalle competenti autorità, elencate nell'allegato, dello Stato membro nel quale ha sede il fornitore di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:1727:oj#art-3