Art. 1
1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato:
In vigore dal 29 set 2003
a)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti e assistenza finanziaria, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona, ente o organismo della Repubblica democratica del Congo;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, consulenza tecnica, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, ente od organismo della Repubblica democratica del Congo.
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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