Art. 26 · Entrata in vigore

Art. 26

Entrata in vigore

In vigore dal 22 set 2003
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente R. BUTTIGLIONE (1)  GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 10. (2)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 43. (3)  Parere del Parlamento europeo del 21 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 (GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003. (4)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (5)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1). (6)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20). (7)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1). (8)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (10)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (11)  GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/79/CE della Commissione (GU L 267 del 6.10.2001, pag. 1). (12)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (13)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (14)  GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (15)  GU L 126 del 13.5.1983, pag. 23. (16)  Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (17)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3). (18)  Cfr. pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale. (19)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (20)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. ALLEGATO I GRUPPI DI ADDITIVI 1. Della categoria «additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a) conservanti: sostanze o, se del caso, micro-organismi che proteggono le materie prime per mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti; b) antiossidanti: sostanze che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione; c) emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili nei mangimi; d) stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato fisico-chimico dei mangimi; e) addensanti: sostanze che aumentano la viscosità dei mangimi; f) gelificanti: sostanze che danno consistenza a un mangime tramite la formazione di un gel; g) leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle dei mangimi; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione; i) antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle di un mangime; j) regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH dei mangimi; k) additivi per l'insilaggio: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare nei mangimi per migliorare la produzione di insilati. l) denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di mangimi trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime per mangimi. 2. Della categoria «additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a) coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali. b) aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. 3. Della categoria «additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a) vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite; b) composti di oligoelementi; c) aminoacidi, loro sali e analoghi; d) urea e suoi derivati. 4. Della categoria «additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a) promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi; b) stabilizzatori della flora intestinale: micro-organismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale; c) sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente; d) altri additivi zootecnici. ALLEGATO II DOVERI E MANSIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO 1. Il laboratorio comunitario di riferimento di cui all' è il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR). 2. Per i compiti specificati nel presente allegato, il CCR può essere assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento. In particolare, il CCR è responsabile di quanto segue: — ricevimento, preparazione, immagazzinaggio e mantenimento dei campioni di controllo, — esame e valutazione o convalida del metodo di rilevazione, — valutazione dei dati forniti dal richiedente per l'autorizzazione ad immettere l'additivo per mangimi sul mercato, onde testare, valutare o convalidare il metodo di rilevazione, — presentazione di relazioni valutative complete all'Autorità. 3. Il laboratorio comunitario di riferimento partecipa alla risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione ai risultati delle mansioni indicate nel presente allegato. ALLEGATO III REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI PER MANGIMI E PREMISCELE a) Additivi zootecnici coccidiostatici e — data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, — istruzioni per l'uso e — concentrazione; b) Enzimi, oltre alle indicazioni su elencate: — nome specifico del o dei componenti attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa, — numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e — al posto della concentrazione, unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro); c) Microrganismi: — data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, — istruzioni per l'uso, — numero di identificazione del ceppo, e — numero delle unità che formano colonie per grammo; d) Additivi nutrizionali: — tenore della sostanza attiva e — data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; e) Coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici ad eccezione delle sostanze aromatizzanti: — tenore della sostanza attiva. f) Sostanze aromatizzanti: — il tasso di incorporazione nelle premiscele. ALLEGATO IV CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZAZIONE 1. Il quantitativo di additivi che esiste in talune materie prime per mangimi anche allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel regolamento di autorizzazione. 2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e nei mangimi è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati. 3. I supplementi nutrizionali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali. 4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilaggio, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo PREMISCELA le parole «di additivi per l'insilaggio».
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