Art. 25 · Misure transitorie

Art. 25

Misure transitorie

In vigore dal 22 set 2003
1.   Le richieste presentate a norma dell' della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del presente regolamento sono trattate come richieste a norma dell' del presente regolamento qualora le osservazioni iniziali di cui all', paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE non siano ancora state inoltrate alla Commissione. Gli Stati membri nominati relatori in merito a una richiesta trasmettono immediatamente alla Commissione il dossier presentato in base alla stessa. In deroga all', paragrafo 1, tali richieste continuano ad essere trattate conformemente all' della direttiva 70/524/CEE allorché le osservazioni iniziali di cui all', paragrafo 4 della direttiva 70/524/CEE sono già state inoltrate alla Commissione. 2.   I requisiti in materia di etichettatura stabiliti al capitolo III non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e messi in circolazione prima della data di applicazione del presente regolamento.
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