Art. 13 · Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni

Art. 13

Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni

In vigore dal 22 set 2003
1.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per confermare se un'autorizzazione sia ancora conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Essa trasmette immediatamente il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e, se del caso, al titolare dell'autorizzazione. Il parere è reso pubblico. 2.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità. Appropriate misure vengono adottate in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Una decisione sulla modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione è adottata in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Se il titolare dell'autorizzazione propone di modificare i termini dell'autorizzazione presentando una domanda alla Commissione, corredata dagli opportuni dati a sostegno della richiesta di modifica, l'Autorità trasmette il suo parere sulla proposta alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e decide in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Se del caso, il registro viene modificato. 5.   Si applicano l', paragrafi 1 e 2, e gli .
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