Art. 7 · Nuovi interconnector

Art. 7

Nuovi interconnector

In vigore dal 15 lug 2003
1.   I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell', paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni: a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica; b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione; c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato; d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector; e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector; f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato. 2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata. 3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnector esistenti. 4. a) L'autorità di regolamentazione può decidere di accordare caso per caso l'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le autorità di regolamentazione presentino, per la decisione formale, all'organo competente dello Stato membro un parere sulla richiesta di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione. b) i) L'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità. ii) Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni per la sua durata e per l'accesso non discriminatorio all'interconnector. iii) Nel decidere sulle condizioni di cui ai punti i) e ii) si tiene conto, in particolare, della capacità aggiuntiva da creare, del termine previsto del progetto e delle circostanze nazionali. c) Nel concedere un'esenzione, l'autorità competente può approvare o fissare le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. d) La decisione di esenzione, comprese eventualmente le condizioni di cui alla lettera b), è adeguatamente motivata e pubblicata. e) Qualsiasi decisione di esenzione è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione interessate. 5.   L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione la decisione di esenzione nonché tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione. In particolare, le informazioni riguardano: — i motivi particolareggiati in base ai quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro ha concesso l'esenzione, compresi i dati finanziari pertinenti che giustificano la necessità dell'esenzione; — l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione; — la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione; — l'esito della consultazione con gli Stati membri o le autorità di regolamentazione interessati. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato modifichi o annulli la decisione di concedere un'esenzione. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un altro mese se la Commissione chiede informazioni supplementari. Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessati non soddisfino questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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