Art. 4 · Corrispettivi di accesso alle reti

Art. 4

Corrispettivi di accesso alle reti

In vigore dal 15 lug 2003
1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza. 2.   Ai produttori e ai consumatori («carico») può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori («carico») siano uniformi nel loro territorio. 3.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue: — i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione; — i versamenti effettivi fatti e percepiti nonché i versamenti attesi per intervalli di tempo futuri, stimati sulla base degli intervalli passati. 4.   A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'. 5.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:1228:oj#art-4