Art. 14 · Relazione della Commissione

Art. 14

Relazione della Commissione

In vigore dal 15 lug 2003
La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.
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