Art. 14
Relazione della Commissione
In vigore dal 15 lug 2003
La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.
Storico versioni
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