Art. 6
In vigore dal 26 mag 2003
Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato e inserito nell'elenco dell'allegato I resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all' e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nel campo di applicazione o nelle condizioni di cui all', per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.
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