Art. 5
In vigore dal 26 mag 2003
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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