Art. 9

Art. 9

In vigore dal 7 mag 2003
1.   Il riconoscimento può essere concesso all'operatore che presenta una domanda all'autorità competente prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003, corredata della documentazione comprovante che: a) ha svolto in proprio un'attività commerciale di importazione nella Comunità, o di esportazione dalla Comunità, di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 o 0206 29 91 negli esercizi 2001 e 2002; b) nell'ambito di tale attività: — ha importato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 100 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto, o — ha esportato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 220 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto, nel corso di almeno due operazioni l'anno. Gli operatori che al 1o gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono riconosciuti ai fini del presente sottocontingente. 2.   Per provare l'attività commerciale in proprio di cui al paragrafo 1, lettera a), l'operatore deve presentare prove documentali sotto forma di fatture commerciali e contabilità ufficiale nonché qualsiasi altro documento ritenuto soddisfacente dallo Stato membro interessato per attestare che l'attività commerciale richiesta riguarda esclusivamente il richiedente di cui trattasi. 3.   La prova di importazione o di esportazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali. Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le carni bovine fatte valere come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente I possono essere dichiarate come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente II. 4.   Gli Stati membri esaminano e verificano la validità della documentazione presentata. 5.   Gli Stati membri verificano che i richiedenti non siano legati tra loro ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (13), quando: — nella prova delle importazioni o delle esportazioni di cui al paragrafo 3, due o più richiedenti sono indicati con lo stesso indirizzo postale, oppure — al momento della presentazione della domanda due o più richiedenti figurano ai fini dell'IVA allo stesso indirizzo postale, oppure — gli Stati membri hanno motivi per sospettare che i richiedenti siano legati tra loro sul piano della gestione, del personale o dell'attività. Qualora si identifichino richiedenti legati tra loro, tutte le domande rispettive sono respinte, a meno che i richiedenti suddetti possano fornire prove complementari, ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, secondo cui essi sono indipendenti l'uno dall'altro sul piano della gestione, del personale e di tutte le operazioni connesse alla loro attività commerciale o tecnica. 6.   In applicazione del paragrafo 5, qualora uno Stato membro abbia motivi per sospettare che un richiedente sia legato ad un richiedente di un altro Stato membro sul piano della gestione, del personale o dell'attività, i due Stati membri verificano reciprocamente se esista un legame ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo gli Stati membri redigono un elenco dei richiedenti, recante il loro nome e indirizzo, che deve essere trasmesso via fax alla Commissione anteriormente al 31 maggio 2003. La Commissione trasmette successivamente a tutti gli Stati membri gli elenchi ricevuti. 7.   Le società nate dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente diritti di presentare domande a norma dei paragrafi da 1 a 3, che presentano domanda di riconoscimento, godono degli stessi diritti delle società originarie.
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