Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 mag 2003
La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito di tale sottocontingente. Se i diritti d'importazione per i quali sono state presentate le domande superano il quantitativo disponibile di cui all', la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.
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