Art. 4
In vigore dal 7 mag 2003
1. Le domande di diritti d'importazione corredate delle prove documentali di cui all', paragrafo 4, devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003.
Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell', costituiscono i diritti d'importazione richiesti, se del caso, in conformità dell', paragrafo 2.
2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 6 giugno 2003, un elenco dei richiedenti nell'ambito di tale sottocontingente, recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.
3. Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, devono essere effettuate via fax, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I.
Storico versioni
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