Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mag 2003
Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di 18.550 tonnellate in base ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 995/1999 (10), (CE) n. 980/2000 (11) e (CE) n. 1080/2001 (12) della Commissione. Tuttavia, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento i diritti di importazione a titolo del contingente recante il numero d'ordine 09.4003 dell'anno contingentale precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.
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