Art. 14
In vigore dal 7 mag 2003
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
2. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e indirizzi indicati come destinatari sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.
3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
4. La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2004.
5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 120 EUR/100 kg di peso netto. Essa è costituita dal richiedente quando viene presentata la domanda del titolo. Se in applicazione dell', paragrafo 4, le domande di titoli non sono accettate per intero, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
6. In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica del quantitativo di carne in questione.
Tale prova deve consistere almeno dei seguenti elementi:
a)
la fattura commerciale originale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;
b)
la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per il quantitativo in questione;
c)
la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;
d)
la prova del pagamento dei dazi doganali da parte, o per conto, del titolare.
7. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 6, il titolare può, nel primo e nel secondo semestre dell'anno contingentale e limitatamente ad un quantitativo massimo di 10 tonnellate per semestre, effettuare lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica ai sensi del presente regolamento di carni bovine precedentemente immagazzinate in regime comunitario di deposito doganale.
In questo caso la fattura commerciale di cui al paragrafo 6, primo trattino, e i documenti di trasporto di cui al paragrafo 6, secondo trattino, possono essere sostituiti dalla fattura commerciale originale rilasciata a nome del titolare dal proprietario delle carni non ancora sdoganate per l'immissione in libera pratica. Inoltre, il titolare deve presentare la prova del pagamento di tale fattura.
8. Tutte le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa ai titoli, comprese quelle richieste all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono presentate alle autorità competenti entro i termini fissati all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, e lettera c), dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:780:oj#art-14