Art. 4
Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione
In vigore dal 27 feb 2003
L'esenzione di cui all' non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell', lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all', lettera b).
CAPO III
CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE E MODELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:358:oj#art-4