Art. 4 · Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

Art. 4

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
L'esenzione di cui all' non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell', lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all', lettera b). CAPO III CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE E MODELLI
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