Art. 11
Periodo transitorio
In vigore dal 27 feb 2003
Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2003 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 3932/92.
Storico versioni
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