Art. 10
Revoca dell'esenzione
In vigore dal 27 feb 2003
La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell' ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare se:
a)
gli studi cui si applica l'esenzione di cui all', lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili;
b)
le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all', lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
c)
in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all', lettera e), la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.
Storico versioni
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