Art. 10 · Revoca dell'esenzione

Art. 10

Revoca dell'esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell' ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare se: a) gli studi cui si applica l'esenzione di cui all', lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili; b) le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all', lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; c) in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all', lettera e), la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.
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