Art. 8

Art. 8

In vigore dal 17 feb 2003
1.   L'organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito denominato «l'organismo emittente»), il cui nome figura nell'allegato III, deve: a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità. 2.   L'allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l'organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.
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