Art. 7

Art. 7

In vigore dal 17 feb 2003
1.   Il certificato di autenticità di cui all' è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia. Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. 2.   Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile. 3.   Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell'originale. 4.   L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero. 5.   Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato dall'organismo emittente di cui all'. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.
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