Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2003
1.   Nell'ambito del contingente tariffario previsto dalla decisione 2002/979/CE, i prodotti di cui all'allegato I originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per ciascun periodo d'importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I. 2.   Per l'anno 2003, il contingente è aperto per un periodo d'importazione supplementare compreso tra il 1o febbraio e il 30 giugno 2003.
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