Art. 3
In vigore dal 27 gen 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).
(2) GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.
(3) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).
(4) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.
(5) GU C 216 del 28.7.2000, pag. 2.
(6) GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.
(7) GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.
(8) Cfr. il sito Internet della DG COMP (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases).
(9) Sostituita dal regolamento base [regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995] dopo che il trattato CECA è venuto a scadere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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