Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2003
Fatto salvo il disposto dell', il dazio non si applica alle importazioni dei prodotti in esame esportati e fatturati direttamente agli acquirenti della Comunità dalle società sotto elencate (entrambe classificate sotto il codice addizionale TARIC 8878): — Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk, — Viz Stal, Ekaterinburg.
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