Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 gen 2003
Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), dell'allegato ai regolamenti citati in allegato al presente regolamento, è aggiunto il seguente capoverso: «In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (4).»
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