Art. 9
Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche
In vigore dal 20 dic 2002
1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all' e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.
2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all', paragrafi da 3 a 6.
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