Art. 6 · Piani di gestione

Art. 6

Piani di gestione

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock nel rispetto che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi. 2.   I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d'applicazione l', paragrafo 2, lettere da a) a d). I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi. 3.   I piani di gestione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili. Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca. I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 4.   I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all', paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori: a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock; b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock; c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati; d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate. 5.   La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.
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