Art. 30
Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 20 dic 2002
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni lavorativi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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