Art. 30 · Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

Art. 30

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 20 dic 2002
1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni lavorativi. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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