Art. 26 · Competenze della Commissione

Art. 26

Competenze della Commissione

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Fatte salve le competenze attribuitele dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi. 2.   Ove sussista la prova dell'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e del fatto che ciò potrebbe rappresentare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive o all'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dell'esito degli accertamenti e stabilisce un termine di almeno quindici giorni lavorativi perché questo possa dimostrare che le norme sono rispettate e formulare le proprie osservazioni. La Commissione tiene conto delle osservazioni degli Stati membri nelle eventuali misure prese a norma del paragrafo 3. 3.   Ove sussista la prova dell'esistenza di un rischio che le attività di pesca esercitate in una determinata zona geografica possano comportare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive, la Commissione può adottare misure preventive. Tali misure sono proporzionate al rischio rappresentato da una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive. Esse non superano le tre settimane. Possono essere prorogate fino ad un periodo massimo di sei mesi, nella misura necessaria per la conservazione delle risorse acquatiche vive, con decisione adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Le misure sono revocate non appena la Commissione accerta che non esiste più alcun rischio. 4.   Qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata o disponibile per uno Stato membro siano esauriti, la Commissione può, sulla base delle informazioni disponibili, sospendere immediatamente le attività di pesca. 5.   In deroga all', paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla normativa comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni. 6.   Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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