Art. 24 · Ispezione e misure di esecuzione

Art. 24

Ispezione e misure di esecuzione

In vigore dal 20 dic 2002
Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini. Queste misure comprendono: a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca; b) avvistamenti dei pescherecci; c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'; d) misure di prevenzione conformemente all', paragrafo 5; e) fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, misure atte a prevenire il coinvolgimento dei propri cittadini in attività di pesca che non rispettano le misure di conservazione e gestione applicabili. Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono effettive, dissuasive e proporzionali. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compresa un'analisi comparativa, possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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