Art. 23
Competenze degli Stati membri
In vigore dal 20 dic 2002
1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella normativa comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.
2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi sono responsabili dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci e dell'adozione delle decisioni appropriate, compreso il divieto di attività di pesca.
3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Il Consiglio decide nel 2004 sull'obbligo di istituire un sistema di telerilevamento. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1o giugno 2004. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina la raccolta e la verifica dei dati sulle attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.
4. La Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.
Se, come conseguenza diretta del superamento da parte di uno Stato membro delle possibilità di pesca ad esso assegnate, un altro Stato membro non ha potuto esaurire le proprie possibilità di pesca, possibilità di pesca equivalenti a quelle detratte conformemente al primo comma possono essere ridistribuite integralmente o in parte a detto Stato membro. La ridistribuzione è decisa tenendo conto dell'interesse di preservare le risorse e dell'interesse del risarcimento dei due Stati membri interessati.
Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, anche per quanto riguarda la designazione da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le regole in materia di invio, responsabilità, compiti e costo degli osservatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2371:oj#art-23