Art. 21
Obiettivi
In vigore dal 20 dic 2002
Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività di cui all' e garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2371:oj#art-21