Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 20 dic 2002
1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.
A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»:
a)
chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;
b)
procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;
c)
ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;
d)
coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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